Nella raccolta puntuale dei rifiuti, i dispositivi wearable RFID per la lettura del tag RFID sono dotati di sistema per il posizionamento globale (Gps - Global positioning system), per rilevare le coordinate – latitudine e longitudine – relative al punto in cui avviene la raccolta.

Gli “strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori” vengono citati nel D.lgs. 151/2015 sulle semplificazioni in materia di lavoro e pari opportunità, decreto attuativo della legge delega in materia di lavoro 183/2014 (cd Jobs act), che stabilisce che essi “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali” (articolo 23).

A tal proposito, la finalità del Gps sul dispositivo indossabile RFID è rilevare la posizione del rifiuto, che avviene mediante la lettura del tag posto sul sacco o sul bidone, ai fini di una corretta applicazione del regime tariffario puntuale; il wearable, quindi, non ha alcuna finalità di controllo automatico dell’operatore.

 

Geolocalizzazione e GDPR

Cosa prescrive il GDPR in merito al rilevamento della posizione dell’operatore?

Il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati è entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed è diventato operativo negli Stati dell’Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018. Dopo quella data, con il provvedimento n. 396 del 28 giugno 2018, il garante per la protezione dei dati personali, “in applicazione del Regolamento UE, ha ingiunto per la prima volta a un fornitore di servizi di geolocalizzazione, di incorporare il ‘diritto alla privacy’ direttamente nelle funzionalità del prodotto, attenendosi al principio di minimizzazione dei dati e a quello di privacy by design e privacy by default” e ha sottolineato che “la privacy va tutelata fin dalla fase di progettazione di un prodotto o di un servizio” (newsletter n. 443 del 31 luglio 2018).

 

I concetti di privacy by design e by default vengono riportati all’articolo 25 del GDPR, relativo alla protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita:

1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l’intervento della persona fisica”.

 

La localizzazione del wearable RFID per la raccolta puntuale

Riguardo ai sistemi di localizzazione nell’ambito dei rapporti di lavoro, già prima dell’entrata in vigore del GDPR, il Garante della privacy nel provvedimento n. 370 del 4 ottobre 2011 stabilisce che “nel rispetto del principio di necessità, la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite”.

Nel Regolamento UE 2016/679, al posto del principio di necessità – “i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi”, Codice della privacy (D.lgs. 196/2003) – compare il concetto di minimizzazione dei dati personali, che devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (articolo 5).

 

  • Tracciatura continua e marcatura della posizione

La tracciatura è un processo in continuo: tracciare significa memorizzare con un intervallo definito – mezzo secondo, un secondo, due secondi, un minuto e così via – la posizione di un veicolo o di un oggetto e, di conseguenza, di colui che lo utilizza.

Marcare la posizione, invece, vuol dire memorizzarla a seguito di un’azione volontaria: il wearable per la misurazione puntuale dei rifiuti non traccia la posizione dell’operatore, non la memorizza in maniera continuativa, ma la marca, la registra per un atto esclusivamente volontario, vale a dire la lettura del tag RIFD sul sacchetto o sul bidoncino oppure la pressione di un pulsante.

 

Il Gps per la sicurezza dell’operatore della raccolta puntuale

L’art. 23 del D.lgs. 151/2015 ammette l’utilizzo degli “strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori” per “la sicurezza del lavoro”.

La raccolta dei rifiuti può essere configurata come una condizione di lavoro in solitario, modalità di impiego identificata all’interno del DVR, il Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal datore di lavoro per individuare i possibili rischi presenti sul luogo di lavoro e le misure di prevenzione per la salute e sicurezza del lavoratore.

Il lavoro in solitario viene svolto dall’addetto in totale autonomia, senza la sorveglianza di un preposto e in isolamento da altri soggetti, e riguarda soprattutto coloro che operano in settori di pubblica utilità, come i manutentori, gli addetti ai servizi di vigilanza e – appunto – gli operatori ecologici.

Il pericolo per il lavoratore in solitario è legato all’impossibilità di ricevere immediato soccorso dai colleghi in caso di malore, di emergenza o di incidente; integrare il wearable per la tariffazione puntuale dei rifiuti con apposite componenti – ad es. quella per la segnalazione dell’uomo a terra – finalizzate a garantire la sicurezza dell’addetto, può rendere il device un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI), ovvero una tipologia di attrezzatura “destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro” (Testo Unico 81/08 sulla Salute e Sicurezza sul lavoro).

Pertanto, in combinazione il Gps il dispositivo indossabile RFID può diventare uno strumento efficace per intervenire nei casi di emergenza.

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